Decreto Rilancio art. 111: Assistenza e servizi per la disabilità

1. Al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo denominato “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.

Il primo comma prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza sociosanitaria. […]

Inoltre, è indicato che i destinatari dei benefici sono i disabili gravissimi ed i non autosufficienti, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura. […]

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti in considerazione della emergenza da Covid 19. Invero, la riferita emergenza oltre a imporre un aumento e riorganizzazione delle diverse prestazioni ed attività di assistenza, richiede, altresì, maggiori spese per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in ragione dalla necessità di riorganizzare i suddetti interventi anche per continuare a contrastare e ridurre il rischio epidemiologico, pure al termine dello stato di emergenza. Ciò in quanto la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, tenuto conto della loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l’assistenza, l’adozione di standard di sicurezza particolarmente elevati.

Inoltre, il Fondo, come detto, prevede anche una quota da destinare a progetti di vita indipendente, che nell’attuale contesto di rischio assumono una maggiore rilevanza, sì che un incremento del fondo è volto a favorire anche le riferite progettualità nella misura di 20 milioni di euro specificamente dedicati.

Il secondo comma prevede un incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Esse sono finalizzate, di regola, per:

-percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;

– interventi di supporto alla domiciliarità;

– programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;

– interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative;

– in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in considerazione della emergenza da Covid 19, in quanto le prossime fasi di c.d. convivenza con il virus rendono ancora più urgente l’adozione, tra l’altro, di forme di c.d. deistituzionalizzazione e di interventi di supporto alla domiciliarità, nonchè di maggiore attitudine alla vita autonoma quotidiana, volte a ridurre, in ambienti domestici e alloggiativi adeguati, i rischi di contagio delle persone con disabilità grave, già fisiologicamente più esposte.

Il terzo comma prevede l’istituzione del “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”. La proposta in oggetto mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Nella specie, si istituisce un Fondo attraverso cui gli enti gestori di suddette strutture possono richiedere un’indennità volta a favorire l’adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.

Sul punto si evidenzia che alla chiusura delle strutture semiresidenziali, disposta con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, ha fatto seguito un nuovo provvedimento, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui se ne autorizza la riapertura a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

20 maggio 2020

CUB Campania