Corte costituzionale dichiara illegittima la modifica dell’art. 18. Se il licenziamento per motivi economici viene dichiarato illegittimo il lavoratore deve essere reintegrato al lavoro.

Il 1 aprile 2021 la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza N° 59 del 24 febbraio 2021 con la quale (testuale)

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.

Cosa significa questa sentenza

La Corte Costituzionale afferma che nel caso il licenziamento per motivi economici venga dichiarato illegittimo deve essere applicato il comma 4 dell’art 18 che dice:

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato.. annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione.

La Corte Costituzionale pertanto abolisce la parte dell’art 18, in cui si da la possibilità al giudice di dare un compenso economico invece del reintegro. (Il Governo Renzi aveva poi escluso totalmente la possibilità di reintegro).

La corte costituzionale motiva la sentenza scrivendo che la norma dell’art. 18 con la quale si prevede che il reintegro è sostituito con una indennità è in contrasto con l’art 3 della Costituzione che sancisce principio di eguaglianza. Infatti la Corte afferma che i licenziamenti per motivi economici, se dichiarati illegittimi, vanno parificati ai licenziamenti per giusta causa per i quali è obbligatorio il rientro in fabbrica nel caso vengano dichiarati illegittimi.

Una importante sentenza di civiltà contro la prepotenza dei padroni

La Cub si è sempre battuta contro la modifica dell’art 18 fatta dal Governo Monti approvata da quasi tutte le forze politiche perché dava ai padroni la facoltà di licenziare in modo selvaggio. Con la fine del blocco dei licenziamenti stabilito dal governo a giugno o a ottobre, questa sentenza pone un argine alla prepotenza di confindustria.

Questo però non basta. Per difendere i posti di lavoro ed evitare che vi sia una macelleria sociale, con la scusa del covid 19 è necessario

  • Modificare la legge 223  perché spesso viene usata solo per riduzione di personale e sia introdotto il ricorso obbligatorio alla riduzione e distribuzione del lavoro.
  • È necessario riformare gli ammortizzatori introducendo la cig universale e alzata la copertura salariale all’80% effettivo e va incrementata la durata almeno fino a tre anni.
  • È poi il momento introdurre riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità di salario altrimenti non sarà possibile salvaguardare l’occupazione.

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