Decreto ristori ottobre: prolungata la Cig e il divieto di licenziamento.

Con il decreto detto ristori del 27 ottobre 2020 in materia di coronavirus viene prolungata la cig di altre 6 settimane e viene esteso il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021.
Non viene però risolto il problema dei tempi lunghi del pagamento della Cig ai lavoratori.
In questo volantino ci soffermiamo in particolare sulle norme inerenti il lavoro.
Prolungamento della cig per ulteriori 6 settimane
La cig per covid 19 viene prorogata per 6 settimane nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La proroga però è un pò macchinosa, vediamo perché.
Con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
Sono previsti due casi:

  1. I periodi di Cig precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto di agosto 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.
  2. Le sei settimane di Cig sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al decreto di agosto decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Le 6 settimane di cig hanno un costo per le aziende:
    • Se la riduzione del fatturato è inferiore al 20% i tra il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 il datore di lavoro dovrà pagare all’Inps, all’atto della domanda, una cifra pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori.
    • Se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato il datore di lavoro dovrà pagare una cifra pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori.
    • Se invece il datore di lavoro ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% tra il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 la Cig non costa nulla.
    • Se all’atto della domanda di cig il datore di lavoro non certifica la riduzione del fatturato paga comunque il 18%.
    Pagamento della cig
    Rimane ancora complicato e lungo l’iter per il pagamento della Cig da parte dell’Inps, se tutto va bene passano almeno 2 mesi, vediamo cosa dice il decreto.
  3. Le domande di Cig devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese
    successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
    lavorativa.
  4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore
    di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della Cig entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di Cig, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
    Rimane sempre valida la procedura per l’anticipo del 40% della Cig anche se i risultati fino ad ora sono stati molto scarsi.
    La cig è sempre pagata all’80 % dello stipendio con il tetto massimo di 939,89 € o di 1129,66 e lordi
    Per effetto del tetto pertanto la cig è pari a circa il 60% dello stipendio.
    Proroga sospensione termini di impugnazione e dei licenziamenti
    Fino al 31 gennaio 2021 sono vietati i licenziamenti.
    Il divieto non si applica nei casi in cui ci sia una cessazione di attività, a meno che non ci sia un
    trasferimento di azienda o di ramo di azienda, di messa in liquidazione o di fallimento. Rimane vietato
    l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi). Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.
    Esonero dei contributi per i datori che non usano le ulteriori 6 settimane di cig
    Il decreto prevede che le aziende, che pur avendo gia usufruito della cig precedente, non usufruiscono delle ulteriori 6 settimane di cig avranno riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021.
    Reddito di emergenza: 2 quote aggiuntive per i mesi di novembre e dicembre
    Coloro che hanno percepito il reddito di emergenza possono richiedere all’Inps entro il 30 novembre ulteriori 2 quote per i mesi di novembre e dicembre a patto che mantengano i requisiti previsti ovvero: un reddito familiare nel mese di maggio inferiore a 400 €; nessuno nel nucleo familiare deve percepire indennità o avere un contratto di lavoro; requisiti Isee.
    Le modalità della domanda saranno stabilite dall’Inps successivamente.
    Esonero contributi settore turistico e stabilimenti termali
    L’esonero dai contributi è riconosciuto con le medesime modalità e arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o contratti stagionali nel settore turismo e stabilimenti termali.
    Ulteriore indennità di 1000 € una tantum per i lavoratori stagionali del turismo
    Ai lavoratori stagionali del turismo che hanno cessato involontariamente il lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il
    17 marzo 2010, non titolari di altre indennità è riconosciuta una ulteriore indennità omnicomprensiva di 1000 €. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione presso le imprese utilizzatrici del settore.
    La stessa ulteriore indennità di 1000 € è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza del covid 19 hanno cessato o ridotto l’attività nei seguenti settori tra il 1 gennaio 2019 e il 17
    marzo 2020 individuati tra: lavoratori dipendenti stagionali; lavoratori intermittenti che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; lavoratori autonomi, privi di partita iva che abbiano avuto contratti autonomi occasionali; Incaricati di vendite a domicilio
    Bonus di 800 € per i lavoratori sportivi
    Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione. L’indennità è erogata senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti
    Scuole e misure per le famiglie
    Un genitore può svolgere lavoro agile per tutto il periodo di quarantena conseguente a contagi all’interno
    della scuola o nel caso sia stata sospesa l’attività didattica in presenza del figlio fino a 16 anni.
    Se ciò non fosse possibile i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza retribuzione con divieto di
    licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
    Su tutti gli aspetti indicati la CUB Campania è a disposizione di tutti i lavoratori per tutte le spiegazioni necessarie e per difendere i loro interessi.
    Per qualsiasi informazione scrivere a cubcampania@cubcmpania.org


    www.cub.it – www.cubcampania.org