CAF/Patronato CUB: Arrivano le modalità di rinnovo del Reddito di Cittadinanza.

Come da articolo del 07 luglio 2020, riportiamo nuovamente la modalità da prestare in merito alla nuova richiesta per la domanda del Reddito di Cittadinanza.

A fornire le indicazioni per i soggetti che sono arrivati al termine del godimento delle 18 mensilità, è l’Inps attraverso il messaggio 8 ottobre 2020, n. 3627, dove si evince che i nuclei familiari beneficiari dell’assegno a partire da aprile 2019, avendo terminato il periodo di fruizione di 18 mesi a settembre 2020, potranno quindi richiedere il rinnovo da ottobre.

È possibile presentare le domande di rinnovo del Arrivano le modalità di rinnovo del Reddito di Cittadinanza. A fornire le indicazioni per i soggetti che sono arrivati al termine del godimento delle 18 mensilità, è l’Inps attraverso il messaggio 8 ottobre 2020, n. 3627, dove si evince che i nuclei familiari beneficiari dell’assegno a partire da aprile 2019, avendo terminato il periodo di fruizione di 18 mesi a settembre 2020, potranno quindi richiedere il rinnovo da ottobre.

È possibile presentare le domande di rinnovo del Reddito di Cittadinanza, così come le prime e le nuove domande, tramite i seguenti canali:

  • Poste Italiane;
  • sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • CAF e patronati;
  • portale INPS.

In caso di rinnovo del Reddito di Cittadinanza è previsto l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua ricevuta, pena la decadenza dal beneficio.

Il messaggio, inoltre, fornisce le indicazioni in merito ai casi di variazione della composizione del nucleo familiare, di variazione della situazione economica del nucleo e del mancato rispetto dei requisiti economici, e le istruzioni sulla presentazione della domanda dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria. Nello specifico:

Variazione della composizione del nucleo familiare

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione (art. 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019).

In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.

Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

Variazione della situazione economica del nucleo e mancato rispetto dei requisiti economici

In caso di interruzione della fruizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 4/2019, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni.

Nel solo caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.

, così come le prime e le nuove domande, tramite i seguenti canali:

  • Poste Italiane;
  • sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • CAF e patronati;
  • portale INPS.

In caso di rinnovo del Reddito di Cittadinanza è previsto l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua ricevuta, pena la decadenza dal beneficio.

Il messaggio, inoltre, fornisce le indicazioni in merito ai casi di variazione della composizione del nucleo familiare, di variazione della situazione economica del nucleo e del mancato rispetto dei requisiti economici, e le istruzioni sulla presentazione della domanda dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria. Nello specifico:

Variazione della composizione del nucleo familiare

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione (art. 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019).

In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.

Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

Variazione della situazione economica del nucleo e mancato rispetto dei requisiti economici

In caso di interruzione della fruizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 4/2019, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni.

Nel solo caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.

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15.10.2020                                                                                                                                                 CAF/Patronato CUB