Decreto agosto coronavirus: prolungata la Cig e il divieto di licenziamento.

Con il decreto agosto in materia di coronavirus viene prolungata la cig di altre 9+9 settimane e viene esteso il divieto di licenziamento ma ci sono delle novità rispetto al ripristino parziale del pagamento del contributo Inps da parte delle aziende e sull’esonero dei contributi previdenziali per chi non utilizza le ulteriori 18 settimane di cig, sulle quali va fatta attenzione. In questo volantino ci soffermiamo in particolare sulle norme inerenti il lavoro. Con le norme del decreto precedente dovrebbero essere sveltite le pratiche per il pagamento della cig in deroga e della FIS. Vedremo se sarà così.

Prolungamento della cig per ulteriori 9+9 settimane:

La cig per covid 19 viene prorogata per 18 settimane nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

· le prime 9 settimane possono essere richieste senza vincoli e senza costi in modo retroattivo per coloro che hanno terminato la cig il 12 luglio, a partire dal 13 luglio.

· Le altre 9 settimane invece hanno un costo: Se la riduzione del fatturato è inferiore al 20% i tra il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 il datore di lavoro dovrà pagare all’Inps, all’atto della domanda, una cifra pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori. Se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato il datore di lavoro dovrà pagare una cifra pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori. Se invece il datore di lavoro ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% tra il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 la Cig non costa nulla. Se all’atto della domanda di cig il datore di lavoro non certifica la riduzione del fatturato paga comunque il 18%.

In pratica se c’è una riduzione del fatturato, il costo della cig per covid viene equiparato alla cig ordinaria.

Sulla cig ricordiamo:

ai beneficiari della Cig spetta l’assegno per il nucleo familiare.

Il trattamento cig per il 2020 è pari all’80 % dello stipendio però con il tetto di 939,89 € per stipendi lordi fino a 2159,48 € e 1129,66 € per stipendi lordi superiori a 2159,48. Pertanto la cig, per effetto del tetto, è pari a circa il 60 % dello stipendio. C’è perciò una perdita di salario notevole.

Pagamento della cig entro il mese successivo alla richiesta

IL decreto precedente stabilisce che Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda di cig entro 15 giorni dall’inizio del periodo di cig, unitamente ai dati per il calcolo e di una anticipo della cig ai lavoratori. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipo del 40% del pagamento della Cig entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, da fare entro 30 giorni, l’Inps provvede al pagamento della cig residua o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. Per la cig in deroga le domande non passeranno più dalla Regione (cosa che ha creato molte lungaggini) ma arriveranno direttamente all’Inps.

Esonero dei contributi per i datori che non usano le ulteriori 18 settimane di cig:

l’art 3 del decreto prevede che le aziende, che pur avendo gia usufruito della cig precedente, non usufruiscono delle ulteriori 18 settimane di cig avranno riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020.

Proroga di due mesi della Naspi e dis coll Le naspi e dis Coll:

il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno 2020 sono prorogati di ulteriori 2 mesi a condizione che il percettore non sia beneficiario di altre indennità. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Con il decreto maggio erano già state prorogate le naspi e dis coll scadute tra 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Sospensione nei contributi previdenziali per i datori che assumono a tempo indeterminato:

fino al 31 dicembre 2020 ai datori che assumono lavoratori a tempo indeterminato, con esclusione di contratti di apprendistato e lavori domestici, è riconosciuto l’esonero totale dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato successiva all’entrata in vigore del presente decreto.

Esonero contributi settore turistico e stabilimenti termali:

l’esonero dai contributi è riconosciuto con le medesime modalità e arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o contratti stagionali nel settore turismo e stabilimenti termali.

Proroga dei contratti a termine senza causale:

fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine per 12 mesi e per una sola volta anche in assenza di causale.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo:

ai lavoratori stagionali del turismo che hanno cessato involontariamente il lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2010, non titolari di altre indennità è riconosciuta una indennità omnicomprensiva di 1000 €. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione presso le imprese utilizzatrici del settore. La stessa indennità di 1000 € è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza del covid 19 hanno cessato o ridotto l’attività nei seguenti settori tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 individuati tra: lavoratori dipendenti stagionali; lavoratori intermittenti che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; lavoratori autonomi, privi di partita iva che abbiano avuto contratti autonomi occasionali; Incaricati di vendite a domicilio.

Proroga sospensione termini di impugnazione e dei licenziamenti:

ai datori di lavoro sono vietati i licenziamenti sino a quando non siano state fruite tutte le 18 settimane di cig ulteriori previste del presente decreto (ovvero fino a metà novembre). Sono altresì vietati i licenziamenti per le aziende che hanno avuto l’esonero dei contributi fino al 31 dicembre perché non hanno usufruito della cig o perché hanno assunto lavoratori a tempo indeterminato. Il divieto non si applica nei casi in cui ci sia una cessazione di attività, a meno che non ci sia un trasferimento di azienda o di ramo di azienda, di messa in liquidazione o di fallimento Rimane vietato l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi). Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

I lavoratori licenziati possono essere riassunti e messi in cig in deroga:

il datore di lavoro che nel corso del 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18 può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cig in deroga, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Accesso alla cig ex zone rosse:

per i lavoratori operanti nelle imprese di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che hanno avuto obbligo di permanenza domiciliare a seguito di covid 19 è prevista la cig per un massimo di 4 settimane per il periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. Le domande devono essere presentate tassativamente entro il 15 ottobre 2020.

Modifica delle modalità di richiesta Cig trasporto aereo:

interessa la Cig straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende del trasporto aereo che hanno cessato l’attività nel 2020. In questo caso la cigs può essere autorizzata, previo accordo in sede governativa, presso il ministero del Lavoro, a condizione che ci sia la cessione dell’azienda o di un ramo di essa oppure ci siano dei percorsi di politica attiva (ovvero di riassorbimento dei lavoratori) da parte delle regioni interessate. Per questa Cigs non è dovuto il pagamento del contributo previdenziale. È chiaro che questa è una norma fatta apposta per la vicenda Alitalia. Reddito di emergenza: quota aggiuntiva Coloro che hanno percepito il reddito di emergenza possono richiedere all’Inps entro il 15 ottobre una ulteriore quota (in aggiunta alle due percepite) a patto che mantengano i requisiti previsti ovvero: un reddito familiare nel mese di maggio inferiore a 400 €; nessuno nel nucleo familiare deve percepire indennità o avere un contratto di lavoro; requisiti Isee. Le modalità della domanda saranno stabilite dall’Inps successivamente.

Decontribuzione per le aree del sud:

l’art 27 del decreto prevede che le aziende private, escluso il settore agricolo e contratti di colf e badanti, la cui sede di lavoro sia collocata al sud, siano esonerate dal versamento del 30% dei contributi previdenziali. Tale agevolazione è concessa per dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.

Sull’ applicazione delle norme del presente decreto va fatta molta attenzione per evitare che ci siano fregature nei confronti dei lavoratori.

Ringraziamo la CUB Legnano per il volantino (cub.legnano@gmail.com).

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci ai link di indirizzo che troverai nella HOME del nostro sito CUB Campania.

Napoli, 17 agosto 2020

CUB Campania

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