Ulteriori misure in materia di trattamento di integrazione salariale

Nel nuovo Decreto Legge approvato il 15 giugno dal Consiglio dei Ministri, le ulteriori 4 settimane, su un totale di 18, introdotte dal Cura Italia e dal decreto Rilancio, potranno essere utilizzate anche immediatamente, senza dover attendere il mese di settembre. Viene esteso in modo continuaitivo il trattamento degli ammortizzatori sociali, poiché l’emergenza epidemiologica del COVID-19, nonostante i tempi di lockdown e delle fasi intraprese per contenere il virus, continua ad avere un trend negativo per la ripresa economica del paese.

In merito all’ emergenza ancora in corso, per dare maggiore sostegno economico ai datori di lavoro e ai lavoratori, è stato necessario dare alle imprese la possibilità di usufruire in modo continuativo di ulteriori ammortizzatori sociali, in modo tale da garantirgli un sostentamento economico per una graduale ripresa delle maestranze.

Di seguito, la relazione illustrativa decretata in legge:

 Articolo 1

L’articolo detta norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e si compone di tre commi.

La disposizione, al primo comma si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane delle misure in parola, i quali possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi della misura in esso prevista, sia degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 18 del 2020 mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di spesa fissato per la fattispecie. Il medesimo comma dispone un’attività di monitoraggio in capo all’INPS, nel rispetto del limite di spesa, con trasmissione dei risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Il secondo comma dell’articolo 1 dispone la presentazione, in deroga a quanto previsto dal decreto legge n. 18 del 2020, delle domande per accedere ai trattamenti di cui agli articoli 19 e 22, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto de quo qualora tale ultima data risulti posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il comma in parola prevede, poi, la possibilità, indipendentemente dal periodo di riferimento, per  i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, di presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza,  anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Per le domande presentate ai sensi del presente comma non opera il limite previsto dall’articolo 19 comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i..

Al terzo comma si prevede, un obbligo per il datore, in caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, da parte dell’Inps, di invio all’Istituto relativo a tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 2

La disposizione detta modifiche dei termini per la presentazione della domanda di REM.

La previsione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che le domande per il Reddito di Emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Articolo 3

La disposizione detta modifiche dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 103, comma 5, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34. Dette domande   possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Articolo 4

La disposizione reca disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente prevedendo che le risorse destinate a ciascuna delle misure siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La disposizione prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio è autorizzato, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria rimodulando le risorse medesime.

16 giugno 2020

CUB Campania Patronato