Reddito di Emergenza: Come richiederlo. Requisiti e approfondimenti.

Reddito di emergenza, Inps chiarisce come funziona e chi può richiederlo: fino a 840 euro a famiglia, le domande entro il 30 giugno.

I requisiti per l’accesso al beneficio sono identificati dall’articolo 82 commi 2,3 e 6 del decreto legge n. 34 del 19 maggio

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a. residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

b. un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;

c. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del REm:

  • al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto;
  • il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda;
  • il reddito familiare è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa; il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’INPS nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

In particolare, per la verifica della sussistenza del requisito sub lettera b) del comma 2 dell’articolo 82, il valore del reddito familiare del mese di aprile 2020, da non superare per il diritto al beneficio, è determinato dal prodotto di euro 400 per il valore della scala di equivalenza, pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REm:

  Composizione nucleo  Scala di equivalenza    Soglia del reddito familiare ad aprile 2020  
  Un adulto    1  400 euro
  Due adulti    1.4  560 euro
  Due adulti e un minorenne    1.6  640 euro
  Due adulti e due minorenni    1.8  720 euro
  Tre adulti e due minorenni    2  800 euro
  Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni    2.1  840 euro

( ) la scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2

( ) la scala di equivalenza teorica, pari a 2.4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

  QUADRO BDICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Dichiaro, in nome e per conto del mio nucleo familiare, che lo stesso corrisponde a quello autodichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e che al momento della presentazione della presente domanda soddisfa cumulativamente tutti i seguenti requisiti:

  • Il richiedente è residente in Italia;
  • il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, determinato in base al principio di cassa, è inferiore all’ammontare del beneficio;
  • il valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 31 dicembre 2019, è inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è inferiore ad euro 15.000;
  • nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito trattamenti economici legati alla emergenza COVID 19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 38 e 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge legge n. 34 del 19 maggio 2020; nessun membro del nucleo familiare è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio;
  • nessun membro del nucleo familiare è percettore di reddito o pensione di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019.

06 giugno 2020

CUB Patronato Campania