Patronato CUB: Emergenza COVID-19 (CIGO, CIGS, CISOA, FIS, CIGD).

Emergenza Covid-19

La Cassa Integrazione

Dopo il Decreto Rilancio

Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)

- Dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 si possono richiedere 9 settimane a cui si aggiungono ulteriori 5 settimane se esaurite le 9 settimane precedenti. - Sono riconosciute ulteriori 4 settimane dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (risorse da stanziare).
- I datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parco e divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, potranno usufruire di queste 4 settimane anche per periodi precedenti a casuale Covid-19.

- Il Trattamento ordinario di integrazione salariale, casuale Covid-19, spetta per tutti i datori di lavoro del settore industriale e artigianato dell' edilizia e affini.
- Ne possono beneficiare tutti i lavoratori in forza presso l' azienda alla data del 25 marzo 2020 anche senza un' anzianità di 90 giorni.
- il Pagamento prevede l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, anche per via telematica, che deve concludersi entro ii 3 giorni successivi a quello della comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.
- L'INPS autorizza le domande e dispone l' anticipo del 40% delle re autorizzate nell' intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Quando il datore di lavoro, manda i dati completi, l'INPS procede, entro 30 giorni, con il pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi impropriamente anticipati.

Cassa Integrazione per le aziende con già in corso una cassa integrazione straordinaria

- L' Impresa che alla data del 23 febbraio 2020 aveva già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario può presentare la domanda CIGO a casuale Covid-19, per una durata di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementati di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo se esaurite le precedenti 9 settimane.
- Sono inoltre riconosciute ulteriori 4 settimane dal 1 settembre al 31 ottobre 2020 (risorse da stanziare)
- La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione del trattamento straordinario già in corso.

Cassa Integrazione per gli operai agricoli (CISOA)

- La CISOA è concessa agli operai agricoli con il contratto a tempo indeterminato.
- I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020 senza limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda
- Per gli operai agricoli a tempo determinato (stagionali) può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD)

L’ assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e la Cassa in Deroga 

Dopo il Decreto Rilancio

Fondo di Integrazione Salarariale (FIS)

- Dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 si possono richiedere 9 settimane a cui si aggiungono ulteriori 5 settimane se esaurite le 9 settimane precedenti.
- Sono riconosciute ulteriori 4 settimane dal 1 settembre al 31 ottobre 2020 (risorse da stanziare).
- I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi e divertimento,spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, potranno usufruire di queste 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano già usufruito delle 14 settimane precedenti casuale Covid-19. - L'assegno ordinario, casuale Covid-19 spetta per tutti i datori di lavoroche occupano mediamente più di 5 lavoratori. - Ne possono beneficiare tutti i lavoratori in forza presso l'azienda alla data del 25 marzo 2020 anche senza un'anzianità di 90 giorni. - La procedura prevede l' informazione, la consultazione e l' esame congiunto, anche per via telematica, che deve concludersi entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione alle Organizzazioni sindacali. - Il pagamento è previsto nella busta paga del lavoratore o, su richiesta del datore di lavoro, con pagamento diretto da parte dell' INPS. - Solo per l' assegno ordinario riferito alla casuale Covid-19 ai lavoratori spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l' assegno per il nucleo familiare (anf)

Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)

- Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 si possono richiedere 9 settimane a cui si aggiungono ulteriori 5 settimane se esaurite le nove settimane precedenti, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato il periodo precedente. - Sono riconosciute ulteriori 4 settimane dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (risorse da stanziare). - I datori di lavoro dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potranno usufruire di queste 4 settimane anche per i periodi precedenti a 1°settembre 2020 a condizione che abbiano già usufruito delle 14 settimane precedenti casuale Covid-19. - La Cassa Integrazione in Deroga, spetta ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni. - Ne possono beneficiare tutti i lavoratori in forza presso l'azienda anche senza un'anzianità di 90 giorni. - Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, la procedura prevede l' informazione, la consultazione e l' esame congiunto, anche per via telematica, con le Organizzazioni Sindacali. - Per queste ulteriori 9 settimane previste dal Decreto Rilancio (DL. 34/20) il datore di lavoro deve presentare domanda direttamente all'INPS entro 15 giorni dall' inizio della sospensione o riduzione dell' attività lavorativa. - E' previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell'INPS. -L' INPS autorizza le domande e dispone l' anticipo del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Quando il datore di lavoro manda i dati completi, l'INPS procede, entro 30 giorni, con il pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi impropriamente anticipati.