Richiesta urgente ai Ministeri preposti per chiarimento/parere in merito alla problematica dei lavoratori con “fragilità”, “inidoneità temporanea” o “limitazioni dell’idoneità”.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ministra Nunzia Catalfo

A: MINISTERO DELLA SALUTE

Ministro Roberto Speranza

A: INPS

Direttore Generale Gabriella Di Michele

La Confederazione Unitaria di Base,

Visto

– art 26 , comma 2 del D.P.C.M. del 17 marzo 2020;

– art 3, comma1, lettera b del D.P.C.M del 10 aprile 2020;

– articolo “sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili” del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del INAIL datato Aprile 2020.

Considerato

– nell’attuale fase emergenziale, nel rispetto di quanto prevedono i citati articoli a tutela dei “lavoratori con fragilità”, i medici competenti aziendali hanno comunicato ed espresso giudizio di “inidoneità temporanea” o “limitazioni dell’idoneità, sconsigliando il rientro sul posto di lavoro ed invitando a contattare il medico curante per certificare la malattia “per necessità di isolamento” con codice INPS V07.

rappresenta a tutti gli Enti in oggetto quanto segue:

1) su tutto il territorio nazionale si sta verificando da parte di vari Enti e ordini medici una propria libera interpretazione delle norme menzionate;

2) le diverse ASL provinciale e/o regionale, i medici di famiglia, i MMG, adottano soluzioni diverse e in contrasto tra loro.

A tale proposito si specifica che, in alcuni casi, i medici di famiglia non rilasciano i certificati di malattia utilizzando il codice V07 o non certificano lo stato di fragilità ritenendosi esonerati dal farlo.

Pertanto i lavoratori sono rimpallati tra il medico competente, che chiede loro tale certificazione ed il medico di famiglia, che non la rilascia, ritenendosi non deputato a farlo.

Inoltre non è chiaro se l’eventuale certificazione rilasciata dal MMG comporti per il lavoratore una condizione di quarantena e quindi di isolamento.

Altresì non è chiaro come e da chi venga retribuito il periodo in questione di assenza dal lavoro, eventualmente certificato, a fronte di un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione.

Restando in attesa di un urgente chiarimento/parere in merito a quanto esposto, ovviamente valido per l’intero territorio nazionale, si inviano

Distinti Saluti

per la Confederazione Unitaria di Base

Segretario Nazionale

Marcelo Amendola

19.5.2020

Sede Legale – Viale Lombardia, 20 – 20131 Milano –02.70631804 –

Fax 02-7060.2409