Infortunio sul lavoro. Nel caso in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche al patronato CUB

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

E’ un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:

  • elementi dell’apparato produttivo
  • situazioni e fattori propri del lavoratore
  • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l’indennizzabilità anche per l’infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.


Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Ad esempio:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
  • interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • interruzioni/deviazioni “necessarie” per l’accompagnamento dei figli a scuola
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.

Esempi:

  • il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
  • i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato

la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Il lavoratore viene assicurato per una o più attività considerate pericolose dall’art. 1 del Testo unico 1124/1965, ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.
Infatti, è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Opera, inoltre, in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch’essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

Nella tutela INAIL rientrano, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i parasubordinati, ed alcune tipologie di lavoratori autonomi, quali ad esempio gli artigiani e coltivatori diretti.

Gli articoli 1 e 4 del Testo unico del 1965 definiscono i criteri oggettivi e soggettivi per stabilire quali sono i lavoratori tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato o se non è in regola con il pagamento dei contributi Inail. Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica, tuttavia, per i lavoratori autonomi, per i quali il diritto e, quindi, il pagamento delle prestazioni scatta nel momento in cui viene regolarizzata la situazione contributiva. Il lavoratore autonomo può, invece, accedere alle prestazioni sanitarie e riabilitative anche se non ha provveduto al versamento del premio.

Si perde il diritto alle prestazioni Inail dopo tre anni e 150 giorni:

  • dal giorno in cui si è verificato l’infortunio
  • dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, ai fini del conseguimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico o della rendita diretta.

Per ottenere le prestazioni il lavoratore può rivolgersi alla sede del Patronato più vicina, che mette a disposizione dei lavoratori consulenza e assistenza gratuita. Inoltre, grazie a una convenzione stipulata con i Centri di assistenza fiscale (Caf) aderenti alla consulta nazionale, gli assistiti Inail potranno rivolgersi ai Caf per la consultazione e la stampa della Certificazione unica in via telematica.


Può presentare opposizione il lavoratore che non ritiene corrette le valutazioni dell’Istituto in merito a:

  • il grado di menomazione che ha riconosciuto nel suo caso
  • la data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea
  • l’inesistenza di danno permanente
  • la liquidazione della rendita
L’istanza deve essere presentata presso la sede del domicilio del lavoratore e deve contenere: i dati anagrafici, il riferimento all’evento (numero del caso, data dell’infortunio, data del provvedimento), le motivazioni a sostegno dell’opposizione, allegando il certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

L’infortunato assicurato presenta/inoltra la richiesta alla Sede competente in base al domicilio dell’assicurato, tramite:
  • sportello della Sede competente;
  • posta ordinaria;
  • Pec (Posta elettronica certificata).
L’interessato può farsi assistere da un Patronato.

Se necessario il lavoratore può farsi assistere da un Ente di patrocinio, che presta assistenza gratuita e, sulla base della delega rilasciata, designa il medico di parte che parteciperà alla collegiale medica.
In ogni caso il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni).
  
Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata o, se accolta, l’esito non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare con l’assistenza di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.
Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.
 

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
Il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza.  Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 54 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la “Comunicazione di infortunio” (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.).