Coronavirus: le norme in materia di lavoro contenute nel decreto Rilancio di maggio e la preoccupazione inidoneità per i lavoratori.

Dopo molti rinvii il 13 maggio il governo ha approvato Il decreto cosiddetto rilancio in materia di coronavirus che modifica ed estende le norme già previste dal decreto del 18 marzo è aggiunge alcune novità come il sussidio per colf e badanti, il reddito di emergenza e l’emersione del lavoro.

Rimangono incongruenze e alcune norme sono ancora macchinose come quelle sulla CIG in deroga in quanto devono ancora arrivare i soldi di marzo.

La situazione resta al quanto ingarbugliata riguardo i lavoratori e le lavoratrici che si potranno vedere riconoscere l’inidoneità alla mansione.

E proprio la Sorveglianza sanitaria art.88 cita quanto segue:

I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Quindi, se da un lato questi lavoratori, non posso essere licenziati, resta il dubbio su come intervenire per assicurare loro un reddito percepito, in quanto, affetti da patologie che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, si ritroveranno senza una ricollocazione e quindi di conseguenza a casa e senza retribuzione.

Cosa può accadere? Che l’azienda, nel rispetto delle indicazioni del nuovo decreto attivi immediatamente la sorveglianza sanitaria sui lavoratori con disabilità e con altri quadri clinici o di età a rischio. Il medico stabilisce l’inidoneità temporanea e il lavoratore non riesca ad ottenere il riconoscimento e i benefici dell’articolo 26. In questo caso rimane senza la copertura dell’articolo 26 e senza anche retribuzione. Il che è piuttosto inquietante. Peraltro il testo lascia intendere se i benefici dell’articolo 26 possano essere richiesti dopo che il medico competente ha riconosciuto l’inidoneità. A logica parrebbe di no, ma la cronaca normativa di questi mesi ci ha insegnano a non stupirci di nulla.

Utilizzo della Cassa integrazione:

passa da 9 a 18 settimane e spetta assegno nucleo familiare

I datori di lavoro che nell’anno 2020 possono presentare domanda di CIG con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 18 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. 14 settimane potranno essere utilizzate fino al 31 agosto, mentre le restanti 4 settimane dovranno essere utilizzate dal primo settembre fino al 31 di ottobre.

Ai beneficiari della CIG spetta, l’assegno per il nucleo familiare. (questa è una novità perché il decreto precedente non lo prevedeva)

Viene poi reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Ricordiamo che: Possono accedervi tutte le aziende con almeno 5 dipendenti.

Per questa CIG le aziende sono esentate dal versamento della quota di compartecipazione all’Inps.

Questa CIG vale anche per i lavoratori assunti da meno di 90 giorni.

Per le aziende che hanno in corso periodi di CIG straordinaria o di contratti di solidarietà, la Cig per “emergenza COVID-19” sospende tali trattamenti.

Sulla CIG il trattamento per il 2020 è pari all’80 % dello stipendio però con il tetto di 939,89 per stipendi lordi fino a 2159,48 e 1129,66 per stipendi lordi superiori a 2159,48

Utilizzo CIG in deroga: passa da 9 a 18 settimane

La CIG in deroga interessa i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla CIG ordinaria, per un periodo non superiore a 18 settimane. 14 settimane potranno essere utilizzate fino al 31 agosto, mentre le restanti 4 settimane dovranno essere utilizzate dal primo settembre fino al 31 di ottobre.

Questa CIG in deroga vale anche per le aziende che hanno meno di 5 dipendenti.

Viene ripristinato l’obbligo di raggiungere un accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza da COVID-19.

Pagamento della CIG entro il mese successivo alla richiesta

Il decreto introduce un meccanismo per snellire i pagamenti (non è semplice vedremo se funzionerà) Al fine accelerare il pagamento della CIG i datori di lavoro che non l’anticipano, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda il 15 del mese di inizio della CIG. Entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di CIG richiesto, le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda e i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento della CIG. L’Inps dispone il pagamento della CIG entro la fine del mese stesso. Tradotto, la CIG in deroga sarà pagata due mesi dopo.

La CIG è riconosciuta anche per coloro che non possono recarsi al lavoro perché in quarantena.

La CIG si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza da COVID-19.

Congedi parentali ai genitori con figli di età inferiore a 12 anni passano da 15 a 30 giorni.

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Estensione permessi legge 104 che passano da 12 a 24 giorni

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla legge n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”

Il reddito di emergenza (Rem)

Il reddito di emergenza spetta a chi non usufruisce di altri aiuti dallo Stato con la durata massima di 2 mesi che prevede un assegno mensile per nucleo familiare da 400 (per i single) a 800 euro (a seconda del numero dei componenti di una famiglia).

Le domande potranno essere presentate entro il mese di giugno.

Le condizioni richieste (contemporaneamente) per poter accedere al Reddito di emergenza («Rem») sono: residenza in Italia; reddito familiare nel mese di aprile 2020 pari a 400 euro mensili (per un single, l’importo cresce in base al numero componenti fino a 800 euro per una famiglia); patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10 mila euro per un single (accresciuto di 5 mila euro per ogni componente fino a 20 mila euro); Isee inferiore a 15 mila euro. Il Rem non è compatibile con le altre indennità del Dl Cura Italia (bonus autonomi), invece può andare ai percettori del reddito di cittadinanza come forma di integrazione del reddito fino al limite massimo dei 400 euro mensili per un single (800 per una famiglia).

Con apposita circolare l’Inps indicherà le modalità con le quali fare la richiesta.

Nel caso in cui a seguito di verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il Rem è revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito più le sanzioni.

Indennità per aprile a maggio per professionisti e lavoratori autonomi.

Coloro che avevano percepito l’indennità di 600 € nel mese di marzo spetta un’indennità di 600 euro per il mese di aprile. Tutte le indennità di marzo, aprile e maggio non concorrono alla formazione del reddito.

Alle seguenti categorie è riconosciuta una indennità per il mese di maggio di 1000 €:

  • Ai liberi professionisti titolari di partita che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020,
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto.
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore decreto
  • Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.
  • Ai lavoratori agricoli l’indennità per il mese di aprile passa da 600 a 500 €

Indennità pari a 600 € per aprile e maggio ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o lavoro individuati nei seguenti:

A. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

B. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

C. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati

D. titolari di contratti autonomi occasionali che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.

E. incaricati alle vendite a domicilio con partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020.

Colf e badanti n bonus da 500 € per aprile e maggio

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. L’indennità è riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi.

Per avere l’indennità occorre fare domanda all’Inps.

Diritto al lavoro agile per genitori con figli fino a 14 anni

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il lavoro agile può essere svolto anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Proroga di due mesi della Naspi e dis coll

Le Naspi e dis coll, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario di altre indennità. L’importo delle mensilità aggiuntive è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Rimane confermata la proroga dei termini di presentazione delle domande di naspi e dis coll da 68 a 128 giorni fino al 31 dicembre 2020.

Proroga o rinnovo di contratti a termine senza causale fino al 30 agosto

In deroga all’articolo 21 del d.l. 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita in conseguenza all’emergenza da Covid-19, e possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere anche in assenza di causale dopo i 12 mesi.

Sospensione termini di impugnazione e dei licenziamenti passano da 60 giorni a 5 mesi

A decorrere dal 18 marzo l’avvio delle procedure di licenziamenti individuali e collettivi è vietata per 5 mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo individuali e collettive in corso.

I lavoratori licenziati possono essere riassunti e messi in CIG in deroga

Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 licenziato per giustificato motivo oggettivo, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18 può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di Cig in deroga, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

Emersione del lavoro

Al fine di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L’istanza è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia, il Ministro del lavoro da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Un primo commento sulle incongruenze presenti nel decreto

Tutte le norme previste sono proiettate per un periodo di alcuni mesi e non sono previste per coprire il periodo presunto dell’emergenza Coronavirus. Le aziende che hanno usato tutte le 14 settimane, nei mesi di giugno, luglio e agosto non potranno di usare la Cig per Covid-19 in quanto le ulteriori 4 settimane si potranno usare da settembre. In questi tre mesi può succedere di tutto in quanto e il rischio reale è che i lavoratori rimangano senza salari o peggio essere licenziati.

Riteniamo pertanto necessario modificare il decreto stabilendo da subito il periodo presunto di emergenza coronavirus entro il quale tutte le norme potranno avere valenza che proponiamo essere fino alla data del 31 ottobre 2020.

La durata della CIG per Covid-19 sia consentita fino al 31 ottobre, quindi non solo uso continuativo delle 18 settimane di CIG ma anche ulteriori settimane fino al termine stabilito.

Così fino al 31 ottobre dovrà essere previsto prolungamento delle Naspi, il blocco dei licenziamenti, l’uso i congedi familiari e il reddito di emergenza che non può durare solo 2 mesi.

Così sul pagamento della CIG in deroga, le norme, seppur modificate prevedono il pagamento non prima di due mesi in quanto il meccanismo rimane complesso.

Riteniamo pertanto vada previsto un meccanismo diretto secondo il quale le aziende fanno la comunicazione mensile all’Inps e agli organi preposti delle settimane usate e del numero dei dipendenti.

Sulla base di questa comunicazione l’azienda anticipa la CIG oppure l’inps, se richiesto il pagamento diretto, paga la CIG ai lavoratori senza altri passaggi intermedi.

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14 maggio 2020

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