CUB P.I. Campania : Coronavirus – La Funzione pubblica esclude le ferie del 2020 dall’ambito del Dl «Cura Italia»

La CUB Pubblico Impiego, comunica a tutti i suoi iscritti la segnalazione inviata all’ Ispettorato del Lavoro, per le presunte determinazioni illegittime assunte dagli Enti Pubblici, con la relativa risposta da parte dell’istituto di controllo:
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia» le ferie dell’anno in corso. È in questi termini che si è espresso il servizio ispettivo del dipartimento della Funzione pubblica.


Il problema delle ferie del 2020
Il comma 3 dell’articolo 87 del Dl 18/2020 ha previsto che «qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di atri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio». La disposizione, per come formulata, ha acceso sin da subito un duro dibattito sulla possibilità, da parte del datore di lavoro, di far fruire ai propri dipendenti anche le
ferie già maturate nell’anno 2020.
Se è pur vero che la disposizione normativa indica espressamente il termine «ferie pregresse», non si può dimenticare il potere di programmazione delle ferie che è riconosciuto al datore di lavoro dalle norme civilistiche (articolo 2109 del codice civile) e contrattuali (per gli enti locali, all’articolo 28, comma 10, del contratto 21 maggio 2018).
Purtroppo, sia la circolare della Funzione pubblica n. 2/2020 sia il successivo protocollo sulle misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici dello scorso 3 aprile non hanno voluto affrontare la questione, lasciando così il compito e il dovere ai singoli enti di trovare una soluzione, generando di conseguenza difformità nei modi di operare.


La segnalazione
Per i sindacati delle federazioni del pubblico impiego non bisogna far ricadere la programmazione delle ferie del 2020 nel perimetro di applicazione dell’articolo 87 del Dll 18/2020 e su questo si sono mostrati molto agguerriti. Ne sa qualcosa un ente locale piemontese. L’ente, in virtù di norme e ordinanze regionali relative al contrasto del contagio da Covid-19, ha dovuto sospendere alcuni servizi all’utenza (nel caso di specie centri diurni per soggetti disabili). Al personale addetto ai predetti servizi, data l’impossibilità di ricorre al lavoro agile e dopo aver esperito tutte
le modalità per giustificare le assenze (utilizzo di ferie pregresse, di congedi, della banca ore e istituti analoghi), è stato imposto, prima di giungere all’esenzione dal servizio, di fruire delle ferie maturate nell’anno in corso.


La Risposta
Infatti, la risposta non si è fatta attendere da parte dell’organo di controllo della funzione pubblica:
la corretta applicazione dell’articolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia», deve essere ricercata all’interno della circolare esplicativa n. 2/2020. In particolare, in merito agli strumenti individuati dalla norma a cui le amministrazioni possono fare ricorso viene precisato che «con
riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogative datoriali», specificando altresì che «oltre alle ferie del 2018 o precedenti – la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite».


Pertanto, concludono gli ispettori, le ferie relative all’anno corrente non rientrano nelle ipotesi di congedo previste dall’articolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia». In conclusione; è, pertanto, da escludere il ricorso alle ferie 2020, che non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previste dall’art. 87, comma 3, D.L. 18/2020.


Si precisa, altresì, che le assenze consentite ai sensi dell’art. 25, comma 1, del citato Decreto 18/20, recante “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19” devono essere annoverate in una specifica categoria di congedo, specificamente prevista per far fronte alla situazione emergenziale in atto, e non possono essere configurate quali “FERIE retribuite al 50%”.

Napoli, 17/04/2020


CUB Pubblico Impiego Campania